Per ogni tipo di esigenza riusciamo a predisporre tutto ciò che serve per ottenere l’autorizzazione a compiere qualunque tipo di lavoro edile o attività produttiva e, nel caso di lavori già effettuati in difformità, le sanatorie e le procedure necessarie. Dopo aver effettuato un sopralluogo i nostri tecnici predisporranno ed invieranno i documenti utili.
Di seguito i possibili titoli autorizzativi che è possibile richiedere tramite i-studio
CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata
per tutti i lavori di manutenzione straordinaria leggera; la loro mancata comunicazione comporta sanzioni pecuniarie da evitare. Gli elaborati progettuali e la comunicazione sono asseverati da un tecnico abilitato che sotto la propria responsabilità attesta la conformità urbanistica ed edilizia dei lavori, nonché la compatibilità alla normativa in materia sismica e sul rendimento energetico; la comunicazione deve contenere, anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Gli interventi che è possibile autorizzare con CILA sono essenzialmente riconducibili al seguente elenco:
- manutenzione straordinaria senza modifiche strutturali dell’immobile;
- ristrutturazione leggera senza aumenti di volume ed opere strutturali dell’immobile;
- opere di abbattimento barriere architettoniche per l’installazione di ascensori esterni oppure per opere che modificano la forma dell’immobile;
- costruzione di pertinenze minori non qualificabili come nuova costruzione oppure con un volume minore del 20% dell’immobile principale;
- movimenti di terra non legati ad attività agricole;
- costruzione di serre agricole con murature
SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività
per tutti gli altri interventi di manutenzione straordinaria non eseguibili con la semplice CILA. Redatta da tecnico abilitato e trasmessa al Comune competente, con la SCIA è possibile eseguire:
- interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo che riguardano le parti strutturali dell’edificio;
- interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli che necessitano di Permesso di Costruire;
- varianti a permessi di costruire che non incidono su:
- i parametri urbanistici;
- le volumetrie dell’immobile;
- la destinazione d’uso;
- la categoria edilizia;
- la sagoma dell’edificio, qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che:
- siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie;
- siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore
Permesso di Costruire
e’ il titolo autorizzativo più importante e serve per la realizzazione di nuovi edifici o parte di essi. Bisogna richiederlo per:
1. gli interventi di nuova costruzione;
2. gli interventi di ristrutturazione urbanistica, volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico
3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici.
Agibilità
attesta la sussistenza di determinate caratteristiche igienico e sanitarie e di sicurezza, garantendo che l’immobile o edificio sia stato realizzato in accordo alle norme vigenti al momento della costruzione o dell’intervento. i-studio consente di verificare o di richiedere l’agibilità, predisponendo tutta la documentazione necessaria.
Ecco quando va richiesta:
- Nuove costruzioni
- Ricostruzioni o sopraelevazioni anche parziali
- Tutti gli interventi sugli immobili esistenti che possono modificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e funzionalità degli impianti.
Sanatorie
Il tuo immobile presenta delle difformità o degli abusi edilizi? Ebbene ogni tipo problema può trovare soluzione attraverso una pratica in sanatoria da presentare presso il Comune in cui è ubicato l’immobile stesso.
E’ frequente il caso che per poter eseguire nuovi interventi sull’immobile sia necessario verificarne la corrispondenza ai permessi con cui è stato realizzato; oppure capita spesso di dover vendere/acquistare o affittare degli immobili e si riscontrano difformità rilevanti ai fini degli atti da stipulare. Attraverso i nostri tecnici potrai sanare le seguenti tipologie:
- Tipologia 1 – opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
- Tipologia 2 – abusi formali, vale a dire opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore delle nuove norme sul condono edilizio.
- Tipologia 3 – opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
Autorizzazione Unica Ambientale
L’autorizzazione unica ambientale (AUA) è il provvedimento introdotto dal DPR n. 59 del 2013 che sostituisce diversi atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale. Viene richiesta da tutte quelle attività economiche che possono generare particolari forme di inquinamento ambientale. Ecco alcuni esempi:
- autorizzazione agli scarichi in corpi idrici;
- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- comunicazioni in materia di trattamento rifiuti.