Il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 luglio 2020, ha aumentato al 110% lo sgravio fiscale di detrazione delle spese sostenute dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2023, nel caso di interventi in ambito di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici.
Le nuove regole riguardanti l’Ecobonus 110 possono essere applicate se gli interventi effettuati fanno ottenere il doppio salto di classe energetica all’edificio (da dimostrare tramite l’Attestato di Prestazione Energetica). Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie (le spese dei tecnici incaricati). L’agevolazione inoltre è rivolta a tutti i condomìni ed a tutte le persone fisiche.
Per richiedere un sopralluogo e la fattibilità degli interventi di Superbonus 110 del vostro edificio non bisogna perdere tempo ed è sufficiente contattarci tramite la pagina Contatti del nostro sito!
Per verificare i requisiti tecnici del vostro edificio la documentazione necessaria da fornire è la seguente:
Interventi ammessi
Interventi principali o trainanti
Il Superbonus spetta in caso di:
- interventi di isolamento termico sugli involucri
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Interventi aggiuntivi o trainati
Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di
- sostituzione degli infissi esistenti, dei cassonetti e delle schermature solari
- installazione di impianti solari fotovoltaici e termici per la produzione di acqua calda
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR).
Le novità a partire dal 1 Gennaio 2023
Come cambia il 110 nel 2023?
Essendo confermata, la detrazione passa dal 110 al 90% per le spese sostenute a partire dall’anno 2023 e diventa più selettiva: solo le case indipendenti continueranno a usufruire dello sgravio al 110% per tutto l’anno se i proprietari hanno realizzato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, mentre negli altri casi il bonus diminuisce in maniera graduale negli anni successivi. In particolare la detrazione spetta nella misura:
- del 90 per cento per le spese sostenute nell’anno 2023,
- del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024
- del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025
Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti, le detrazioni saranno applicabili a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119, non superiore a 15.000 euro.
Chi può usufruirne
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
- istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. Per tali soggetti, l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
I soggetti Ires invece rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.